Statuto

FEDERAZIONE PESCATORl SPORTIVI "LA PIAVE"


Art. 1 - E' costituita tra le associazioni di pescatori sportivi: Pesca Club Nervesa, Sezione Enalcaccia Pesca Tiro di Nervesa, La Priula di Ponte della Priula e le Fontane di Falze' di Piave, una associazione denominata Federazione Pescatori Sportivi La Piave con sede in Nervesa della Battaglia Piazza Nicolo' 11 più avanti detta semplicemente Federazione.


Art. 2 - La Federazione è senza fine di lucro. Pertanto è fatto divieto agli organismi della Federazione deliberare la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o affini durante la vita della Federazione stessa salve diverse disposizioni di legge.


Art. 3 - Lo scopo dell'Ente è di gestire in concessione di piscicoltura le acque pubbliche concedute dall'ente pubblico Provincia e/o da quell'altro preposto dalla legge alla Amministrazione delle acque del fiume Piave.
E' anche scopo della Federazione curare l'organizzazione dei pescatori sportivi, studiare e porre in esecuzione un programma di difesa e di incremento del patrimonio ittico, con particolare riguardo al rispetto dell'ambiente in collaborazione con Enti locali, provinciali e regionali.
La Federazione si riserva la facoltà di organizzare gare di pesca il che non esclude che le singole associazioni aderenti alla Federazione possano per conto loro organizzare competizioni tra pescatori.


Art. 4 - Alla Federazione potranno aderire: associazioni, nel qual caso i membri di queste saranno soci della Federazione, o singole persone, comunque previo parere favorevole del Consiglio Direttiva e purchè si impegnino ad osservare il presente statuto e da perseguirne gli scopi.
A tutti i soci della Federazione sono riconosciuti i medesimi diritto di voto ed eleggibilità.


Art. 5 - L'assemblea della Federazione è costituita da tutti i soci aderenti direttamente alla Federazione a norma dell'articolo che precede che si trovino In regola con i contributi associativi. All'assemblea spettano seguenti compiti e poteri:

  • approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale;
  • nomina del Consiglio Direttivo;
  • deliberazione su materie attinenti allo scopo della Federazione per il raggiungimento dello stesso;
  • modifica dello statuto .

L'Assemblea degli aderenti alla Federazione deve essere convocata almeno una volta l'anno. Può essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli aventi diritto a parteciparvi.
L'aderente alla Federazione ha la facoltà di farsi rappresentare nell' Assemblea da un'altro aderente, mediante delega scritta; non è ammessa  più di una delega in capo a ciascun rappresentante.
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aderenti, in seconda convocazione, che può aver luogo anche un'ora dopo la prima dichiarata deserta, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli aderenti presenti o rappresentati.


Art. 6 - La direzione e amministrazione della Federazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da 16 membri di cui 8 in rappresentanza delle, associazioni aderenti.
I membri del Consiglio Direttiva saranno eletti dalla assemblea dei soci della Federazione.


NORME SULLA DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ciascuna associazione aderente alla Federazione formerà una lista di 5 candidati e la proporrà all'Assemblea. Potrà essere candidato alla carica di membro del Consiglio direttiva anche qualunque socio in regola con i contributi sociali che non sia stato indicato nella lista edita dalle associazioni aderenti, e proponga la propria candidatura in assemblea.
Ogni socio in sede di elezione dei membri del direttivo dovrà esprimere 5 preferenze .
 Saranno eletti membri del Consiglio Direttivo gli 8 candidati indicati dalle associazioni aderenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti, oltrechè gli 8 candidati non indicati nelle liste edite dalle associazioni partecipanti e che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
Nel caso in cui per qualunque motivo un membro del Consiglio direttiva cessi di fame parte prima della scadenza del mandato il direttiva lo sostituirà con il primo dei non eletti dei candidati indicati dalle associazioni aderenti o degli altri candidati a seconda e rispettivamente che cessi d'essere consigliere un socio indicato in una delle liste edite dalle Associazioni aderenti o meno.


Art. 7 - Il Consiglio Direttivo stabilirà il contributo associativo che rimarrà lo stesso sino a diversa deliberazione del consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo potrà stabilire contributi associativi ridotti per minori di 14 anni e per titolari di pensioni sociali.


Art. 8 - I componenti del Consiglio Direttivo resteranno in carica per 4 anni salvo dimissioni, saranno rieleggìbili e presteranno la loro opera gratuitamente.


Art. 9 - Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente che è anche Presidente della Federazione e due vice Presidenti, un segretario ed un tesoriere. 
Il Consiglio Direttivo nominerà inoltre una Commissione tecnica ed una Commissione disciplinare ognuna composta da almeno 4 consiglieri scelti tra i soci aderenti alla Federazione anche facenti parte del Consiglio.


Art. 10 - La Commissione tecnica agirà collegialmente e potrà avvalersi anche di esperti esterni.
La Commissione tecnica opererà secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo con i seguenti compiti: organizzazione di semine, ripopolamenti e recuperi fauna ittico, gestione dell'incubatoio. Inoltre saranno affidate alla commissione tecnica i compiti meramente tecnici che il Presidente del Consiglio Direttivo riterrà più opportuni.


Art. 11 - La Commissione disciplinare esaminerà le infrazioni di accertamenti degli agenti di sorveglianza e stabilirà le sanzioni previste dal disciplinare di pesca della concessione.


Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione e per la gestione delle riserve patrimoniali della stessa; esso emanerà apposito disciplinare di pesca. 


Art. 13 - Il Consiglio Direttiva si riunirà tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno, inviando avviso scritto a tutti i componenti.
Potrà pure riunirsi quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno undici consiglieri e comunque si riunirà almeno 3 volte l'anno.
In caso di urgenza il Consiglio sarà convocato con preavviso telefonico o verbale, di almeno ventiquattro ore.


Art. 14 - Le sedute consigli ari sono valide solo quanto è presente almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.
Il Consiglio Direttiva prende le sue deliberazioni a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.


Art. 15 - Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio Direttiva ed èl'unico a cui spetti far eseguire i suoi deliberati.
Egli ha la firma sociale, la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio e può prendere quelle decisioni che ritiene utili e di improrogabile necessità, salvo ottenere la ratifica da parte del Consiglio Direttiva, alla sua prima riunione utile.
In caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dal Vice Presidente più anziano di età, con eguali poteri.


Art. 16 - I membri del Consiglio Direttiva sono tenuti al più scrupoloso segreto in merito agli argomenti ritenuti di indole riservata. Non osservando tale regola, porranno dal Consiglio stesso essere dichiarati decaduti dal loro mandato mediante voto di sfiducia espresso dalla metà più uno dei presenti.
Qualsiasi infrazione allo Statuto ed al Disciplinare di Pesca di cui all' art. 10, comporta la decadenza dalla carica. Si ritiene altresl decaduto il Consigliere che, salvo giusta causa o forza maggiore, non intervenga alle riunioni del Consiglio Direttiva per tre volte consecutive.


Art. 17 - La gestione della Federazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti, costituito da cinque membri, eletti dall' Assemblea della Federazione.
I Revisori durano in carica quattro anni e, per la loro eventuale sostituzione prima dello scadere del mandato, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme di cui al precedente art. 6.


Art. 18 - I contributi tutti versati dai soci aderenti alla Federazione andranno a costituire il fondo della Federazione.
E' fatto divieto ai soci di trasmettere le quote o contributi associativi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.
L'esercizio della pesca nelle acque in concessione alla Federazione è subordinato al versamento del contributo associativo.
I contributi associativi versati non sono soggetti a rivalutazione.


Art. 19 - L'esercizio finanziario ha inizio il lO dicembre e termina il 30 novembre dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo compilerà entro il 30 novembre di ogni anno i bilanci preventivo e consuntivo, che dovranno essere vi stati dai Revisori dei Conti e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti alla Federazione, che sarà indetta entro il 15 dicembre di ogni anno.


Art. 20 - La gestione della concessione di pesca sarà regolata da apposito "Disciplinare di Pesca" .


Art. 21 - L'Aderente, per il solo fatto dell' iscrizione alla Federazione Pescatori Sportivi La Piave, è impegnato a rispettare le nonne del presente Statuto e si rimetterà alle decisioni del Consiglio Direttivo per ogni controversia che possa sorgere. L'espulsione dell' aderente per infrazioni al presente Statuto ed al Disciplinare di Pesca e segnatamente di colui che venga colto nel compimento di alti comprovanti il bracconaggio, sarà decisa in via definitiva ed irrevocabile dal Consiglio Direttivo.


Art. 22 - In caso di scioglimento per qualsiasi causa della Federazione, il fondo comune della stessa sarà devoluto ad altra associazione con medesime finalità o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3 L. 662/96 e salvo disposizione di legge, per finalità di utilità generale (beneficenza ecc.), in conformità a quanto stabilirà il Consiglio Direttivo.

Nervesa della Battaglia 22.07.98

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